Articles of Incorporation and Statute – I Cammini di Francesco in Casentino

Articles of Incorporation and Statute – I Cammini di Francesco in Casentino

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ATTO COSTITUTIVO
I CAMMINI DI FRANCESCO IN CASENTINO
Associazione di promozione sociale
L’anno 2018, il mese di Ottobre, il giorno …,
presso……………, nel comune di……, sono presenti i Signori:
· A
· B
· C
· D
· E
· F
· G
· H
i quali, premesso che:
1) è comune intenzione costituire fra di loro un’Associazione di
promozione sociale – Onlus denominata: «I CAMMINI DI FRANCESCO IN
CASENTINO», con sede in …………, ………………….. presso
la ……………, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, di cui all’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.
460;
2) che, per il tramite di tale Associazione, i predetti Costituenti si
propongono di perseguire in modo esclusivo, finalità di solidarietà
sociale e di promozione civile, culturale e spirituale, e, in
particolare, in via meramente esemplificativa e non esclusiva, di
valorizzare e conservare i luoghi artistici e di culto legati alla
tradizione francescana, promuovendone, se del caso, lo studio e il
recupero; tutelare e promuovere la cultura e l’arte; diffondere il
turismo sostenibile; coordinare il lavoro di programmazione dei
cammini di Francesco in Umbria; supportare e coordinare la
realizzazione dei progetti concernenti i cammini di Francesco, anche
in collaborazione con la Famiglia Francescana;
3) che tali finalità potranno essere utilmente perseguite anche
attraverso la collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati;
4) che tale associazione – che avrà durata illimitata nel tempo –
sarà ispirata ai principi che regolano, nell’Ordinamento giuridico
italiano, sia le Associazioni di promozione sociale, sia le Onlus,
come meglio indicato nell’allegato Statuto sociale che costituisce
parte integrante del presente Atto costitutivo;
convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, di cui all’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,
l’associazione di promozione sociale denominata: «I CAMMINI DI
FRANCESCO IN CASENTINO», con sede in ………, …………, presso
………..
ART. 2
L’Associazione di promozione sociale «I Cammini di Francesco in
Casentino» è regolata dallo Statuto allegato, che costituisce parte
integrante del presente Atto costitutivo.
ART. 3
I Comparenti stabiliscono che per il primo mandato triennale gli
Organi sociali previsti dall’allegato Statuto siano così composti:
a) Presidente:
b) altri membri del Consiglio direttivo:
1. Aaa (vicepresidente)
2. Aaa (segretario)
3. Aaa (tesoriere)
4. Aaa
5. Aaa
6. Aaa
ART. 4
Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2017.
ART. 5
Le spese di registrazione del presente atto sono a esclusivo carico
dell’Associazione.
Gli incombenti necessari all’avvio dell’operatività
dell’Associazione sono demandati ai competenti organi
dell’Associazione.
Lì…..,
Firme dei comparenti

STATUTO
I CAMMINI DI FRANCESCO IN CASENTINO
Associazione di promozione sociale
ART. 1
(Denominazione e sede)
1. È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, di cui all’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.
460, l’associazione di promozione sociale denominata: «I CAMMINI DI
FRANCESCO IN CASENTINO», con sede presso l’ HOSPITALE DI SAN
BIAGIO, località AMA, Pratovecchio Stia (AR)
ART. 2
(Finalità)
1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in
modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e di promozione
civile, culturale e spirituale.
2. L’Associazione promuove attività quali, esemplificativamente:
la valorizzazione, la conservazione, lo studio ed il recupero dei
luoghi artistici e di culto legati alla tradizione francescana
dell’Alto Casentino, specificatamente nati da principi di
evangelizzazione e di pace, escludendo eventuali percorsi la cui
origine storica derivi da intenti diversi, come, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelli bellici;
la tutela e la promozione della cultura e dell’arte, con particolare
attenzione al territorio di riferimento;
la diffusione del turismo sostenibile, anche attraverso campagne di
sensibilizzazione e progetti specifici, rivolti ad un pubblico
variegato;
il coordinamento del lavoro di programmazione dei Cammini di Francesco
in terra toscana;
il supporto e il coordinamento per la realizzazione dei progetti
concernenti i cammini di Francesco nell’Alto Casentino, anche in
collaborazione con la Famiglia francescana;
la diffusione dell’idea fondante del pellegrinaggio come espressione
di una ‘nuova evangelizzazione’ anche attraverso iniziative
diffuse di sensibilizzazione al tema;
la creazione di network nazionali ed internazionali atti a favorire
una ulteriore conoscenza della cultura francescana, attraverso vari
itinerari di Cammini e non solo;
la ricerca di idonei partenariati per partecipare al processo di
integrazione europea attraverso lo strumento della progettazione
europea, valorizzando l’idea del pellegrinaggio lato sensu e del
Cammino;
la ricerca e lo studio per realizzare significativi gemellaggi
culturali e spirituali con territori europei ed extraeuropei analoghi
a quello in esame.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli
eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si
rendessero necessari.
ART. 3
l’Associazione si conforma ai seguenti principi:
a. divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
b. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell’associazione;
d. obbligo di redigere e di approvare annualmente rendiconti economici
e finanziari secondo le disposizioni statutarie;
e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo, sovranità dell’assemblea degli associati, idoneità e
trasparenza dei criteri di ammissione ed esclusione, pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei
rendiconti;
f. intrasmissibilità della quota.
ART. 4
(Soci)
1. Sono ammessi all’Associazione enti pubblici e privati,
associazioni, fondazioni, comitati e singoli individui che ne
condividano le finalità e accettino il presente Statuto.
2. L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.
3. L’accettazione è deliberata dal Consiglio direttivo, che deve
motivare l’eventuale diniego.
ART. 5
(Diritti e doveri dei Soci)
1. L’appartenenza all’Associazione comporta l’impegno ad
attenersi alle deliberazioni che regolano la vita sociale e a
collaborare personalmente all’attività sociale con idee, energie,
competenze e attività.
2. I Soci prestano la propria attività in modo personale, spontaneo,
volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà
sociale, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle
disponibilità personali. Tuttavia, è ammesso il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle
attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei soci.
3. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.
4. Ciascun Socio ha diritto a un voto nell’assemblea
dell’Associazione e può rappresentare, mediante delega scritta, non
più di un altro associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
5. Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle
attività dell’associazione.
ART. 6
(Perdita della qualità di socio)
1. Il Socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione
scritta al Consiglio direttivo.
2. La qualità di socio si perde anche per esclusione, a motivo di
gravi inadempienze o per lo svolgimento di attività in contrasto con
i fini associativi, accertate dall’Assemblea con voto segreto e dopo
avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 7
(Organi sociali)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo
gratuito, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 5, comma 2.
ART. 8
(Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta
dai Soci.
1. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne
fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche via e-mail,
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente
l’ordine del giorno dei lavori.
2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo
dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
ART. 9
(Competenze dell’Assemblea)
1. L’Assemblea:
a. determina le linee generali programmatiche dell’attività
dell’Associazione;
b. approva, su proposta del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale
consuntivo e preventivo;
c. approva, su proposta del Consiglio direttivo, eventuali regolamenti
interni;
d. elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
e. delibera su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o
sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 10
(Validità delle assemblee)
1. L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
2. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre
quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
Associati.
ART. 11
(Svolgimento e verbalizzazione)
1. Il Presidente regola le discussioni e stabilisce le modalità e
l’ordine delle votazioni. Se necessario possono essere nominati due
scrutatori che, in caso di assemblea convocata per l’elezione del
Consiglio direttivo, non potranno essere scelti tra i candidati.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte
in un verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente
dell’Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal
Presidente.
3. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 12
(Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, fra i quali è
compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea fra i propri
componenti.
2. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio dura in carica per tre anni e i suoi componenti
possono essere rieletti per due mandati.
4. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Vice presidente, il quale
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, un
Segretario.
5. Al suo interno il Consiglio può attribuire ulteriori cariche o
deleghe a singoli consiglieri.
6. Il Consiglio, nel perseguimento delle finalità sociali, è
investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.
7. In ogni caso, sono riservate al Consiglio le seguenti competenze:
a. convocazione dell’Assemblea dei Soci;
b. predisposizione del progetto di rendiconto annuale consuntivo e
preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;
c. deliberazioni sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e proposta
di esclusione da sottoporre all’Assemblea;
d. predisposizione dei Regolamenti interni da sottoporre
all’Assemblea;
e. designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.
8. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga
necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei
consiglieri in carica.
9. A parità di voti prevale quello del Presidente.
10. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail, da inviare
non meno di cinque giorni prima dell’adunanza.
11. La verbalizzazione delle sedute è affidata al Segretario o a un
altro consigliere nominato nel corso della seduta. Di ogni seduta è
redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e
dal Segretario verbalizzante della stessa.
12. Se prima della scadenza naturale del mandato vengono a mancare uno
o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per
cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla
successiva assemblea dei soci, che dovrà ratificare tali nomine o
effettuarne di nuove in sostituzione: in ogni caso, gli amministratori
così nominati restano in carica fino alla scadenza di quelli
originariamente nominati. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei
consiglieri scenda al di sotto dei quattro componenti, i consiglieri
rimasti convocano senza indugio l’Assemblea perché provveda al
rinnovo integrale del Consiglio.
ART. 13
(Revisore dei conti e Tesoriere)
1. L’Associazione non si avvale di un Revisore dei Conti.
L’incarico di Tesoriere sarà affidato ad un membro del consiglio
Direttivo
ART. 14
(Presidente)
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, ha la legale
rappresentanza dell’Associazione, è membro del Consiglio direttivo
e presiede quest’ultimo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea e il
Consiglio direttivo; svolge ogni altra attività prevista dal presente
Statuto e dalla legge.
ART. 15
(Comitato Tecnico, Comitato Scientifico e Comitato dei Garanti)
L’Assemblea ha la facoltà di istituire i Comitati Tecnico,
Scientifico e dei Garanti.
1. Il Comitato Tecnico ha il compito di progettare i percorsi secondo
le leggi vigenti in materia di sicurezza.
2. Il Comitato Scientifico ha il compito di redigere progetti di
sviluppo territoriale inerenti i cammini.
3. Il Comitato dei Garanti ha il compito di valutare la storicità dei
percorsi di san Francesco.
4. I componenti dei predetti Comitati sono nominati dall’Assemblea
su proposta del Consiglio direttivo, scegliendoli anche fra non soci.
5. L’assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può modificare
in ogni tempo la composizione dei predetti Comitati.
6. All’opera prestata dai membri dei Comitati disciplinati nel
presente articolo, ancorché non siano soci, si applica quanto
previsto dall’art. 5, comma 2.
ART. 16
(Risorse)
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a. erogazioni liberali degli associati o di terzi;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse
direttamente connesse.
3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione.
ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deciso
dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10 e, in tal caso,
il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di
utilità sociale, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ART. 18
(Disposizioni finali)
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente
Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e
dalle leggi vigenti in materia.

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