ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ATTO COSTITUTIVO I CAMMINI DI FRANCESCO IN CASENTINO Associazione di promozione sociale L’anno 2018, il mese di Ottobre, il giorno …, presso……………, nel comune di……, sono presenti i Signori: · A · B · C · D · E · F · G · H i quali, premesso che: 1) è comune intenzione costituire fra di loro un’Associazione di promozione sociale – Onlus denominata: «I CAMMINI DI FRANCESCO IN CASENTINO», con sede in …………, ………………….. presso la ……………, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; 2) che, per il tramite di tale Associazione, i predetti Costituenti si propongono di perseguire in modo esclusivo, finalità di solidarietà sociale e di promozione civile, culturale e spirituale, e, in particolare, in via meramente esemplificativa e non esclusiva, di valorizzare e conservare i luoghi artistici e di culto legati alla tradizione francescana, promuovendone, se del caso, lo studio e il recupero; tutelare e promuovere la cultura e l’arte; diffondere il turismo sostenibile; coordinare il lavoro di programmazione dei cammini di Francesco in Umbria; supportare e coordinare la realizzazione dei progetti concernenti i cammini di Francesco, anche in collaborazione con la Famiglia Francescana; 3) che tali finalità potranno essere utilmente perseguite anche attraverso la collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati; 4) che tale associazione – che avrà durata illimitata nel tempo – sarà ispirata ai principi che regolano, nell’Ordinamento giuridico italiano, sia le Associazioni di promozione sociale, sia le Onlus, come meglio indicato nell’allegato Statuto sociale che costituisce parte integrante del presente Atto costitutivo; convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l’associazione di promozione sociale denominata: «I CAMMINI DI FRANCESCO IN CASENTINO», con sede in ………, …………, presso ……….. ART. 2 L’Associazione di promozione sociale «I Cammini di Francesco in Casentino» è regolata dallo Statuto allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto costitutivo. ART. 3 I Comparenti stabiliscono che per il primo mandato triennale gli Organi sociali previsti dall’allegato Statuto siano così composti: a) Presidente: b) altri membri del Consiglio direttivo: 1. Aaa (vicepresidente) 2. Aaa (segretario) 3. Aaa (tesoriere) 4. Aaa 5. Aaa 6. Aaa ART. 4 Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2017. ART. 5 Le spese di registrazione del presente atto sono a esclusivo carico dell’Associazione. Gli incombenti necessari all’avvio dell’operatività dell’Associazione sono demandati ai competenti organi dell’Associazione. Lì….., Firme dei comparenti STATUTO I CAMMINI DI FRANCESCO IN CASENTINO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l’associazione di promozione sociale denominata: «I CAMMINI DI FRANCESCO IN CASENTINO», con sede presso l’ HOSPITALE DI SAN BIAGIO, località AMA, Pratovecchio Stia (AR) ART. 2 (Finalità) 1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e di promozione civile, culturale e spirituale. 2. L’Associazione promuove attività quali, esemplificativamente: la valorizzazione, la conservazione, lo studio ed il recupero dei luoghi artistici e di culto legati alla tradizione francescana dell’Alto Casentino, specificatamente nati da principi di evangelizzazione e di pace, escludendo eventuali percorsi la cui origine storica derivi da intenti diversi, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli bellici; la tutela e la promozione della cultura e dell’arte, con particolare attenzione al territorio di riferimento; la diffusione del turismo sostenibile, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti specifici, rivolti ad un pubblico variegato; il coordinamento del lavoro di programmazione dei Cammini di Francesco in terra toscana; il supporto e il coordinamento per la realizzazione dei progetti concernenti i cammini di Francesco nell’Alto Casentino, anche in collaborazione con la Famiglia francescana; la diffusione dell’idea fondante del pellegrinaggio come espressione di una ‘nuova evangelizzazione’ anche attraverso iniziative diffuse di sensibilizzazione al tema; la creazione di network nazionali ed internazionali atti a favorire una ulteriore conoscenza della cultura francescana, attraverso vari itinerari di Cammini e non solo; la ricerca di idonei partenariati per partecipare al processo di integrazione europea attraverso lo strumento della progettazione europea, valorizzando l’idea del pellegrinaggio lato sensu e del Cammino; la ricerca e lo studio per realizzare significativi gemellaggi culturali e spirituali con territori europei ed extraeuropei analoghi a quello in esame. 3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari. ART. 3 l’Associazione si conforma ai seguenti principi: a. divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d. obbligo di redigere e di approvare annualmente rendiconti economici e finanziari secondo le disposizioni statutarie; e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea degli associati, idoneità e trasparenza dei criteri di ammissione ed esclusione, pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei rendiconti; f. intrasmissibilità della quota. ART. 4 (Soci) 1. Sono ammessi all’Associazione enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati e singoli individui che ne condividano le finalità e accettino il presente Statuto. 2. L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. 3. L’accettazione è deliberata dal Consiglio direttivo, che deve motivare l’eventuale diniego. ART. 5 (Diritti e doveri dei Soci) 1. L’appartenenza all’Associazione comporta l’impegno ad attenersi alle deliberazioni che regolano la vita sociale e a collaborare personalmente all’attività sociale con idee, energie, competenze e attività. 2. I Soci prestano la propria attività in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Tuttavia, è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei soci. 3. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati. 4. Ciascun Socio ha diritto a un voto nell’assemblea dell’Associazione e può rappresentare, mediante delega scritta, non più di un altro associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza. 5. Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione. ART. 6 (Perdita della qualità di socio) 1. Il Socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. 2. La qualità di socio si perde anche per esclusione, a motivo di gravi inadempienze o per lo svolgimento di attività in contrasto con i fini associativi, accertate dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. ART. 7 (Organi sociali) 1. Gli organi dell’Associazione sono: a. l’Assemblea dei soci; b. il Consiglio direttivo; c. il Presidente. 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 5, comma 2. ART. 8 (Assemblea) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai Soci. 1. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche via e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. 2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. ART. 9 (Competenze dell’Assemblea) 1. L’Assemblea: a. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione; b. approva, su proposta del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo; c. approva, su proposta del Consiglio direttivo, eventuali regolamenti interni; d. elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo; e. delibera su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. ART. 10 (Validità delle assemblee) 1. L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. 2. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. ART. 11 (Svolgimento e verbalizzazione) 1. Il Presidente regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Se necessario possono essere nominati due scrutatori che, in caso di assemblea convocata per l’elezione del Consiglio direttivo, non potranno essere scelti tra i candidati. 2. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell’Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. 3. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. ART. 12 (Consiglio direttivo) 1. Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, fra i quali è compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. 2. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 3. Il Consiglio dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati. 4. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Vice presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, un Segretario. 5. Al suo interno il Consiglio può attribuire ulteriori cariche o deleghe a singoli consiglieri. 6. Il Consiglio, nel perseguimento delle finalità sociali, è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. 7. In ogni caso, sono riservate al Consiglio le seguenti competenze: a. convocazione dell’Assemblea dei Soci; b. predisposizione del progetto di rendiconto annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, riferendo sull’attività svolta e su quella in programma; c. deliberazioni sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e proposta di esclusione da sottoporre all’Assemblea; d. predisposizione dei Regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea; e. designazione dei collaboratori preposti alle varie attività. 8. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica. 9. A parità di voti prevale quello del Presidente. 10. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail, da inviare non meno di cinque giorni prima dell’adunanza. 11. La verbalizzazione delle sedute è affidata al Segretario o a un altro consigliere nominato nel corso della seduta. Di ogni seduta è redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante della stessa. 12. Se prima della scadenza naturale del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea dei soci, che dovrà ratificare tali nomine o effettuarne di nuove in sostituzione: in ogni caso, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza di quelli originariamente nominati. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri scenda al di sotto dei quattro componenti, i consiglieri rimasti convocano senza indugio l’Assemblea perché provveda al rinnovo integrale del Consiglio. ART. 13 (Revisore dei conti e Tesoriere) 1. L’Associazione non si avvale di un Revisore dei Conti. L’incarico di Tesoriere sarà affidato ad un membro del consiglio Direttivo ART. 14 (Presidente) 1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, è membro del Consiglio direttivo e presiede quest’ultimo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea e il Consiglio direttivo; svolge ogni altra attività prevista dal presente Statuto e dalla legge. ART. 15 (Comitato Tecnico, Comitato Scientifico e Comitato dei Garanti) L’Assemblea ha la facoltà di istituire i Comitati Tecnico, Scientifico e dei Garanti. 1. Il Comitato Tecnico ha il compito di progettare i percorsi secondo le leggi vigenti in materia di sicurezza. 2. Il Comitato Scientifico ha il compito di redigere progetti di sviluppo territoriale inerenti i cammini. 3. Il Comitato dei Garanti ha il compito di valutare la storicità dei percorsi di san Francesco. 4. I componenti dei predetti Comitati sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, scegliendoli anche fra non soci. 5. L’assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può modificare in ogni tempo la composizione dei predetti Comitati. 6. All’opera prestata dai membri dei Comitati disciplinati nel presente articolo, ancorché non siano soci, si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 2. ART. 16 (Risorse) 1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: a. erogazioni liberali degli associati o di terzi; b. eredità, donazioni e legati; c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. 3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deciso dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10 e, in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 18 (Disposizioni finali) 1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Pubblicità Impostazioni sulla privacy